Fatti

La causa riguarda una controversia tra la compagnia di assicurazioni sulla vita X e l'assicurato Y in merito alla prescrizione della rendita derivante da un contratto di assicurazione sulla vita (polizza n. 719'426). La compagnia di assicurazioni sostiene che il credito sarebbe prescritto in base all'art. 46 LCA, in quanto l'azione è stata promossa oltre due anni dopo la scadenza della prima prestazione arretrata. La corte d'appello, invece, ha riconosciuto che l'art. 131 CO si applica anche alle prestazioni periodiche fondate su polizze di assicurazione, nonostante il termine biennale dell'art. 46 LCA.

Legge

La Corte federale conferma l'opinione dei giudici cantonali. Sebbene l'autore citato prospetti l'applicazione dell'art. 131 CO alle rendite derivanti da polizze assicurative, questa tesi non è rilevante nel caso in esame. L'art. 131 CO mira a evitare che un rapporto giuridico concernente prestazioni periodiche suscettive di prescriversi in cinque anni continui a esistere nonostante l'inadempimento pluriennale, ma il rapporto giuridico di base si prescrive comunque nel termine ordinario di dieci anni.

Inoltre, l'erogazione della rendita dipende dallo stato invalidante dell'assicurato, che può subire modifiche. Sarebbe contrario allo spirito e allo scopo del contratto privare l'assicurato del diritto alle prestazioni per il solo fatto…