Art. 46 LCA

1 Fatto salvo il cpv. 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. L’articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è riservato.
2 Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l’assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell’articolo 39 cpv. 2 n. 2 della presente legge.
3 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione delle indennità giornaliere di malattia; art. 46 LCA
    · 23/01/2001 · 84 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione della prestazione dovuta in caso di invalidità. 1. La decisione che rigetta l'eccezione di prescrizione è una decisione pregiudiziale (art. 50 OG), quella che l'ammette è finale (art. 48 OG) (consid. 1a e c…
    · 22/10/1992 · 42 citazioni Riassunto
  3. 3
    Prescrizione di indennità giornaliere in caso di malattia; art. 46 LCA
    · 15/07/2013 · 29 citazioni Riassunto
  4. 4
    Inizio della decorrenza del termine di prescrizione per le pretese dell'assicurato in caso di furto
    · 09/03/2000 · 28 citazioni Riassunto
  5. 5
    Il diritto di percepire le rendite come tale si prescrive invece nel termine ordinario di dieci anni (art. 127 CO).
    · 05/08/1985 · 27 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 68_II_106
    02/04/1942 · 20 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.