Art. 46 LCA
1 Fatto salvo il cpv. 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. L’articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è riservato.
2 Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l’assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell’articolo 39 cpv. 2 n. 2 della presente legge.
3 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione delle indennità giornaliere di malattia; art. 46 LCA84 citazioni
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2Prescrizione della prestazione dovuta in caso di invalidità. 1. La decisione che rigetta l'eccezione di prescrizione è una decisione pregiudiziale (art. 50 OG), quella che l'ammette è finale (art. 48 OG) (consid. 1a e c…42 citazioni
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3Prescrizione di indennità giornaliere in caso di malattia; art. 46 LCA29 citazioni
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4Inizio della decorrenza del termine di prescrizione per le pretese dell'assicurato in caso di furto28 citazioni
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5Il diritto di percepire le rendite come tale si prescrive invece nel termine ordinario di dieci anni (art. 127 CO).27 citazioni
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6DTF 68_II_10620 citazioni02/04/1942 · 20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni
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Versicherungsvertrag, Taggeld16 citazioni
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Verjährung Taggelder13 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.