Fatti
- [G.] si è assicurato presso la Società di assicurazioni X. per le prestazioni di RC, casco e infortuni. Il 3 aprile 1980, è stato vittima di un incidente stradale. Il 29 maggio 1986, si è infortunato alla caviglia sinistra durante il lavoro. - Il 26 ottobre 1990, [G.] ha intentato un'azione contro la Società di assicurazioni X. per il pagamento di un'indennità di invalidità. La convenuta ha eccepito la prescrizione. - La Corte civile ha accolto l'eccezione di prescrizione e respinto la domanda. [G.] ha fatto ricorso contro questa sentenza al Tribunale federale.Legge
1. La sentenza impugnata non è una decisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 50 OG, ma una decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG, poiché l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta il rigetto della domanda nel merito. 2. Ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LCA, i crediti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal "fatto da cui sorge l'obbligazione". - La giurisprudenza ha a lungo ritenuto che il termine decorra dal giorno dell'incidente. Tuttavia, il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza, ritenendo che per le prestazioni pagabili in caso di invalidità, il termine non decorra dall'incidente, ma da quando l'invalidità dell'assicurato può essere considerata…