Art. 83 LCStr

1 L’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti.
2 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e il responsabile è noto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità civile in materia di veicoli a motore
    · 10/03/1986 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione penale nella responsabilità per persone ausiliarie (art. 55 e 60 cpv. 2 CO)
    · 03/04/1996 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 83 cpv. 1 LCStr. (e 60 cpv. 2 CO). 1. La prescrizione più lunga prevista dalla legge penale si applica pure all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del detentore dell'autoveicolo resosi colpevole d…
    · 05/12/1967 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Azione di risarcimento derivante da un infortunio cagionato da veicoli a motore; prescrizione più lunga del diritto penale (art. 83 cpv. 1 LCStr e art. 60 cpv. 2 CO)
    · 11/10/2011 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 25/04/2005 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Danno causato a un patrimonio di natura analoga a un fondo d'investimento. 1. Art. 25 cpv. 2 LFI
    · 08/04/1986 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 01/10/2008 · 4 citazioni de
  • Contratto di assicurazione
    · 12/07/2005 · 4 citazioni de
  • Verjährung
    · 28/05/2013 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.