Art. 38 LCA
1 Accaduto il sinistro, l’avente diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall’assicurazione, deve darne avviso all’assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto.
2 Quando l’avente diritto manchi per sua colpa a quest’obbligo, l’assicuratore può ridurre l’indennità dell’importo di cui si troverebbe diminuita se l’avviso fosse stato dato in tempo.
3 L’assicuratore non è vincolato al contratto se l’avente diritto, nell’intenzione d’impedire che l’assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indilatamente l’avviso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Contratto d'assicurazione; obbligo di dare avviso del sinistro (art. 38 cpv. 1 e 45 cpv. 1 LCA). 1. Ove le condizioni generali di assicurazione prevedano che gli infortuni per i quali è chiesta un'indennità devono esser…15 citazioni
-
2Interpretazione di condizioni preformulate di un contratto di assicurazione10 citazioni
-
3DTF 74_II_917 citazioni25/06/1948 · 7 citazioni
-
4Sinistro cagionato intenzionalmente (art. 14 cpv. 1 LCA)1 citazioni
-
5DTF 74_II_810 citazioni01/01/1948 · 0 citazioni
-
6DTF 68_II_1060 citazioni02/04/1942 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
6 citazioni05/11/2001 · 6 citazioni de
-
Versicherung4 citazioni
-
Versicherungsvertrag; Krankentaggeld4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.