Fatti
Il ricorrente (nato nel 1957) era alle dipendenze della società di costruzioni Y. AG negli anni 2005/2006 ed era assicurato per l'indennità giornaliera in caso di malattia presso la compagnia assicurativa X. (controparte del ricorso). Era al 100% inabile al lavoro a partire dal 3 febbraio 2006 e dovette sottoporsi a un intervento chirurgico per ernia del disco il 17 e 28 febbraio 2006 presso l'Ospedale Cantonale di Aarau. La controparte del ricorso erogò le indennità giornaliere dopo la scadenza del periodo di carenza contrattuale di 30 giorni a partire dal 5 marzo 2006, ma le sospese alla fine di luglio 2006 a causa della violazione degli obblighi di collaborazione.
Il ricorrente ha presentato una denuncia il 10 febbraio 2009 presso il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone di Argovia, richiedendo alla controparte del ricorso il pagamento di Fr. 83'946.-- oltre agli interessi. La controparte del ricorso ha eccepito la prescrizione e il Tribunale delle Assicurazioni ha respinto la denuncia in quanto il credito era prescritto.
Legge
Il Tribunale Federale ha confermato la decisione dell'istanza precedente. Ha affermato che ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione prescrivono in due anni dalla data del verificarsi del fatto che fonda l'obbligo di prestazione. Nel caso in questione, ciò è avvenuto al momento dell'inabilità al lavoro per motivi di salute, certificata medicamente, e alla scadenza del periodo di carenza di 30 giorni, ovvero il 5 marzo 2006. Pertanto, il termine di prescrizione è scaduto il 5 marzo 2008, mentre l'esecuzione è stata avviata solo il 29 luglio 2008.
Il Tribunale Federale ha anche negato un'interruzione della prescrizione attraverso il riconoscimento del credito da parte della controparte del ricorso. L'erogazione di indennità giornaliere senza riserve potrebbe in linea di principio essere interpretata come riconoscimento dell'obbligo di…