Fatti

A. ha assunto B. come Compliance Manager con contratto di lavoro del 31 agosto/1° settembre 2005. Il 7 gennaio 2013, A. ha licenziato B. con effetto al 30 aprile 2013, esonerando lo stesso dall'obbligo di lavorare con effetto immediato.

Il 25 marzo 2013, B. ha adito il Tribunale del Lavoro di Ginevra per contestare il motivo del suo licenziamento. Da parte sua, il 18 aprile 2013 A. ha presentato una richiesta di misure superprovisorie e provvisorie per far cessare i comportamenti sleali e la violazione della clausola di concorrenza di B. Il 4 ottobre 2013, A. ha avviato un'azione per la convalida delle misure provvisorie e per il risarcimento dei danni.

Il 13 agosto 2013, A. ha presentato una richiesta di protezione nei casi chiari ai sensi dell'art. 257 CPC contro B. presso il Tribunale del Lavoro di Ginevra, concludendo per la restituzione di documenti che B. avrebbe consegnato a terzi o ricevuto da terzi, nonché per la rendicontazione delle informazioni e dei colloqui relativi ai suoi affari o ai suoi clienti.

Legge

Secondo la giurisprudenza, l'art. 339a cpv. 1 CO (di diritto assolutamente imperativo ai sensi dell'art. 361 CO) impone al dipendente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'obbligo di restituire al datore di lavoro tutto ciò che gli è stato consegnato per la durata del contratto, nonché tutto ciò che avesse ricevuto da terzi per conto del datore di lavoro. Questo obbligo deriva dal dovere di fedeltà del dipendente (art. 321a CO).

Tuttavia, la…