Fatti
Il caso riguarda la determinazione del reddito in natura di Hanna [W.], convivente di Ulrich [P.], ai fini del calcolo dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per il 1986.
La Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino aveva proceduto alla tassazione d'ufficio dei contributi dovuti da Ulrich [P.] per Hanna [W.], stabilendo un salario in natura annuo di fr. 6'480.--. Ulrich [P.] aveva fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che aveva parzialmente accolto il gravame riducendo il salario in natura annuo a fr. 2'571.--.
La Cassa cantonale di compensazione ha quindi interposto ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che, in linea di principio, le disposizioni dell'art. 11 cpv. 1 OAVS sulla valutazione del vitto e alloggio siano applicabili. Tuttavia, in casi particolari come quello in esame, dove la situazione economica del convivente tenuto all'obbligo di contribuzione è modesta, è possibile applicare un'eccezione.
Nello specifico, il Tribunale ha accertato che il reddito lordo di Ulrich [P.], padre di due figli minorenni, ammonta a fr. 15'471.-- annui. Considerata questa modesta situazione economica, la valutazione del reddito in natura di Hanna [W.] secondo l'art. 11 cpv. 1 OAVS (fr. 6'480.-- annui) risulta manifestamente sproporzionata.
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati, i contributi paritetici dovuti da…