Art. 11 OAVS
Vitto e alloggio
1 Il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14.
2 Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue:
- fr. colazione 3.50 pranzo 10.— cena 8.— alloggio 11.50
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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16 citazioni
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2Per ammettere attività lucrativa di certa importanza economica svolta prima dell'insorgenza dell'invalidità, presupposto per il diritto a riformazione professionale, devono pertanto anche in questa ipotesi essere adempi…2 citazioni
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3Art. 5 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS, art. 11 cpv. 1 OAVS, art. 93 LEF: Contributo dovuto dal convivente. - Della determinazione del salario in natura del convivente quando per la situazione economica modesta dell'altro…2 citazioni
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4Garanzia del beneficio acquisito1 citazioni
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5Art. 5 cpv. 2, art. 10 cpv. 1 LAVS: Statuto dei concubini dal profilo contributivo0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti2 citazioni
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2 citazioni10/11/2014 · 2 citazioni
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Regelmässige Naturalleistungen; Lohnbeitrag von Fr. 5 pro Tag bei Mitarbeitenden von Krippen, die mittags lediglich aus pädagogischen Gründen einige Löffel des Mittagessens mit den Kindern zu sich nehmen, ist nicht zu beanstanden, abweichend von Art. 11 Abs. 2 AHVV (BGE 9C_293/2023)1 citazioniAB.2021.00092· 20/02/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.