Fatti

La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo (ricorrente) aveva richiesto alla società [A. GmbH] (resistente), gestrice di asili nido e scuole dell’infanzia, per gli anni 2015 a 2017 contributi salariali supplementari per un totale di fr. 77'885.20 (compresi i costi amministrativi) nonché interessi di mora per fr. 12'627.75. La richiesta si basava su un controllo del datore di lavoro effettuato il 18 aprile 2018, a seguito del quale la Cassa di compensazione aveva invitato la società a versare i contributi arretrati. La società aveva proposto opposizione contro le ordinanze, respinte dalla Cassa di compensazione con decisione di opposizione del 24 settembre 2021.

La società [A. GmbH] aveva quindi proposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, che con sentenza del 20 febbraio 2023 aveva accolto il ricorso e annullato senza sostituzione la decisione di opposizione della Cassa di compensazione. La Cassa di compensazione aveva quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e chiesto l’annullamento della sentenza cantonale e la conferma della propria decisione di opposizione.

Controversa era la questione se il vitto di mezzogiorno fornito dalla [A. GmbH] ai propri dipendenti dovesse essere qualificato come reddito in natura soggetto a contribuzione. La Cassa di compensazione sosteneva che, ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 OAVS, per ogni pasto di mezzogiorno finanziato dal datore di lavoro dovesse essere aggiunto un importo forfettario di fr. 10.– al salario rilevante. La società, invece, affermava che il vitto di mezzogiorno non serviva a saziare i dipendenti, bensì a fini pedagogici (pasto comune con i bambini) e che i dipendenti si provvedevano regolarmente anche autonomamente.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso ricordando che applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e che, in linea di principio, verifica solo le censure formulate, salvo che non si tratti di violazioni manifeste del diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Le valutazioni di fatto della precedente istanza sono vincolanti per il Tribunale federale, salvo che siano manifestamente errate o si basino su una violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF).

Nel caso di specie occorreva verificare unicamente se il tribunale cantonale avesse violato il diritto federale non qualificando il vitto di mezzogiorno dei dipendenti come reddito in natura soggetto a contribuzione. Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario rilevante comprende qualsiasi compenso per il lavoro prestato, incluse le prestazioni in natura. L’art. 7 lett. f OAVS prevede che le prestazioni in natura regolari, in particolare vitto e alloggio, rientrano nel salario rilevante. L’art. 11 OAVS disciplina la valutazione di tali prestazioni in natura, prevedendo per un pasto di mezzogiorno un importo forfettario di fr. 10.–.

Il Tribunale federale ha chiarito che la valutazione forfettaria ai sensi dell’art. 11 cpv.…