Fatti
La controversia concerne la qualificazione di una convivente come non-attività lucrativa in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti. La donna, [L.], vive more uxorio con un uomo, [C.], senza essere sposata con quest'ultimo, e si occupa esclusivamente della gestione della casa comune. In cambio, riceve dal compagno prestazioni in natura (alimentari e alloggio) e eventualmente denaro per le spese personali.
La Cassa di compensazione del cantone di Berna ha richiesto a [C.] il pagamento di contributi AVS/AI/AC/AF/ACF (compresi i costi amministrativi) per gli anni 1995 e 1996, considerando che [L.] non lavorava all'esterno della casa e che [C.] doveva pagare contributi su uno stipendio in natura per l'alloggio e l'alimentazione, nonché denaro per le spese personali appropriato.
Il Tribunale amministrativo del cantone di Berna ha respinto la protesta di [L.] e [C.], ma ha messo in discussione la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, ritenendo che spettasse a quest'ultimo modificare eventualmente la sua prassi.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione se la giurisprudenza dovesse essere modificata per considerare una convivente come non-attività lucrativa in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti. La Corte ha ritenuto che la nuova soluzione dovesse essere meglio adattata alla ratio legis, alle circostanze esterne cambiate e alle concezioni giuridiche modificate.
La Corte ha constatato che la giurisprudenza attuale, che considera le prestazioni in natura come uno stipendio determinante, non è più giustificata. Le prestazioni in natura, nonché il denaro per le spese personali eventuale, non costituiscono uno stipendio determinante ai sensi dell'art. 5 al. 2 LAVS.
La Corte ha anche…