Fatti
Il 27 aprile 1992, il notaio W. ha redatto un atto con il quale la società P. SA vendeva alla società SI S. SA un immobile sito a X. per 7,75 milioni di franchi. Nell'atto, il notaio ha dichiarato che l'acquisto non rientrava nel regime di autorizzazione della Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LAFE), in quanto il finanziamento avveniva mediante l'assunzione dei debiti esistenti, di cui l'82,4% erano debiti ipotecari presso la banca Y.
Tuttavia, quando il Registro fondiario ha informato la banca [Y.] della vendita e dell'assunzione dei debiti, quest'ultima ha fatto sapere che si opponeva a qualsiasi assunzione di debiti. Il notaio è stato quindi condannato dal Tribunale di polizia per aver fornito indicazioni inesatte per negligenza ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAFE.
La Corte di cassazione cantonale ha respinto il ricorso del notaio, ritenendo che egli avesse fornito per negligenza al Registro fondiario indicazioni inesatte su fatti dai quali avrebbe potuto dipendere l'assoggettamento al regime di autorizzazione della LAFE. Il notaio ha quindi presentato un ricorso per nullità presso il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per nullità. Ha ritenuto che il notaio avesse effettivamente fornito all'autorità competente, ovvero il Registro fondiario, un'indicazione inesatta affermando che la banca [Y.] finanziava l'acquirente, mentre in realtà si era opposta a ciò. Questa indicazione riguardava un fatto rilevante per l'applicazione della LAFE, vale a dire…