Art. 6 LAFE

Posizione preponderante

1 Una persona all’estero occupa una posizione preponderante se, in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può, da sola o congiuntamente con altre persone all’estero, esercitare un influsso decisivo su l’amministrazione o la direzione.
2 La posizione preponderante di persone all’estero in una persona giuridica è presunta se esse:
  1. a. possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale;
  2. b. dispongono di più di un terzo dei voti nell’assemblea generale o nell’assemblea dei soci;
  3. c. costituiscono la maggioranza del consiglio di fondazione o dei beneficiari di una fondazione di diritto privato;
  4. d. mettono a disposizione della persona giuridica mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione.
3 La posizione preponderante di persone all’estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse:
  1. a. sono soci illimitatamente responsabili;
  2. b. mettono a disposizione della società, come accomandanti, mezzi finanziari che superano un terzo dei suoi mezzi propri;
  3. c. mettono a disposizione della società o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione.
4 La posizione preponderante di persone all’estero in un fondo d’investimento immobiliare è presunta se esso è amministrato ai sensi della presente legge da una persona all’estero e se la direzione del fondo è una persona all’estero.
5 La posizione preponderante di persone all’estero in una SICAV immobiliare è presunta se essa è amministrata ai sensi della presente legge da una persona all’estero e se persone all’estero:
  1. a. possiedono più di un terzo dei voti in relazione al capitale azionario degli imprenditori;
  2. b. costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione;
  3. c. mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all’obbligo di autorizzazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/03/2013 · 6 citazioni de Riassunto
  • Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 20/11/2015 · 3 citazioni de Riassunto
  • Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 18/04/2012 · 3 citazioni de

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