Fatti

Il presidente del tribunale distrettuale II di Lucerna-Campagna ha revocato il domicilio coniugale comune dei coniugi R.-A. il 15 giugno 1988 e ha regolato le conseguenze accessorie della separazione. Tuttavia, ha respinto la richiesta della moglie di ordinare la separazione dei beni. Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha confermato questa decisione in un procedimento di ricorso.

La moglie ha impugnato la decisione del Tribunale superiore con un reclamo di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. Il Tribunale federale è entrato nel merito del reclamo e lo ha respinto.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'ordinanza di separazione dei beni ai sensi dell'art. 176 cpv. 1 n. 3 CC è sì una misura di protezione del matrimonio, ma a causa del suo carattere incisivo può essere impugnata solo con un reclamo di diritto pubblico, non con un appello.

Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha respinto l'ordinanza di separazione dei beni, in quanto non riteneva soddisfatte le condizioni per essa. Il Tribunale federale…