Fatti
La signora Z., un'impiegata della B. AG a Z., ha ricevuto tre ordini di pagamento emessi contro la T. AG. Quando la T. AG in seguito ha presentato opposizione, l'ufficio esecutivo le ha comunicato che questa era stata presentata in ritardo. L'autorità di vigilanza cantonale ha respinto il reclamo della T. AG contro la notifica degli ordini di pagamento.
Tuttavia, la Camera esecutiva e fallimentare del Tribunale federale accoglie il ricorso presentato dalla T. AG e ordina all'ufficio esecutivo di ripetere la notifica degli ordini di pagamento sulla base delle richieste di esecuzione integrate dai creditori con il nome e il domicilio del rappresentante della B. AG.
Legge
La Camera esecutiva e fallimentare afferma che per le società anonime con sede in Svizzera la sede principale è l'unico luogo generale di esecuzione. Se la società non ha un ufficio commerciale nella sede statutaria, deve essere registrato nel registro di commercio presso chi si trova il domicilio in quel luogo.
La notifica dei documenti esecutivi è determinata dalla regolamentazione esaustiva del diritto di esecuzione. In una procedura esecutiva aperta contro una società anonima, la notifica deve essere effettuata a un rappresentante della stessa, considerato tale ogni membro dell'amministrazione e ogni procuratore.
Poiché la T. AG ha stabilito il suo…