Fatti
[M.], originario del cantone di X./ZH, nato nel 1991, ha vissuto con i suoi genitori a Y./TG dal 1° gennaio 2002. Il 28 gennaio 2007 è stato collocato in un gruppo abitativo socio-pedagogico a Z./SG a causa di una situazione difficile in famiglia. Il cantone di Turgovia ha comunicato al cantone di Zurigo che quest'ultimo sarebbe stato responsabile del rimborso delle spese per due anni in qualità di cantone di origine di M. Il Tribunale amministrativo del cantone di Turgovia ha respinto il ricorso presentato dal cantone di Zurigo contro tale decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che con il collocamento al di fuori della famiglia, [M.] ha acquisito un proprio domicilio di assistenza ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. c LAS e ha definitivamente lasciato il cantone di Turgovia. Ai sensi dell'art. 8 lett. c LAS, in caso di un minore che ha acquisito un proprio domicilio di assistenza, la…