Fatti

Il ricorrente Dörig lavorava come agente viaggiatore per la Polytechna AG e aveva firmato un contratto che gli imponeva un divieto di concorrenza per cinque anni dopo la fine del rapporto di lavoro. Il 29 gennaio 1976 Dörig ha rassegnato le dimissioni per accettare un posto presso la società concorrente "Siegling (Schweiz) AG". Di conseguenza, la Polytechna AG lo ha licenziato senza preavviso. La Polytechna AG ha fatto causa a Dörig e ha ottenuto dal Tribunale distrettuale di Zurigo un'ingiunzione cautelare che vietava a Dörig qualsiasi attività per la società Siegling in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per tre anni.

Dörig ha presentato ricorso contro questa ingiunzione, a seguito del quale il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha obbligato la parte attrice a prestare una cauzione di 10.000 franchi. Il Tribunale superiore ha successivamente confermato l'ingiunzione cautelare del Tribunale distrettuale. Dörig ha quindi presentato un ricorso di nullità presso il Tribunale di Cassazione del Cantone di Zurigo, che ha respinto il suo ricorso.

Contro la decisione del Tribunale di Cassazione, Dörig ha ora presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 4 della Costituzione federale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene ammissibile il ricorso di diritto pubblico, in quanto le decisioni su misure cautelari sono considerate decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e sussiste un pregiudizio irreparabile per il ricorrente.

Nel merito, il Tribunale federale esamina se il Tribunale di Cassazione sia incorso in arbitrarietà nell'accertamento dei fatti e nell'interpretazione dell'art. 340b cpv. 3 CO. Giunge alla conclusione che il Tribunale di Cassazione non ha assunto arbitrariamente la giustificazione per il divieto cautelare di…