Art. 340b CO

1 Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva.
2 Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l’eventuale maggior danno.
3 In virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli interessi lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Validità di un divieto di concorrenza e di accaparrarsi dipendenti
    · 20/02/2004 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divieto provvisionale di lavoro. 1. Art. 87 OG
    · 17/05/1977 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contratto di lavoro, divieto di concorrenza, misure provvisionali
    · 02/05/2005 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divieto di concorrenza: violazione del divieto, azione di accertamento. 1. L'interesse degno di protezione all'accertamento immediato della violazione deve essere ammesso, quando il danneggiato deve provvisoriamente lim…
    · 02/10/1973 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.