Art. 340b CO
1 Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva.
2 Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l’eventuale maggior danno.
3 In virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli interessi lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Validità di un divieto di concorrenza e di accaparrarsi dipendenti9 citazioni
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2Divieto provvisionale di lavoro. 1. Art. 87 OG9 citazioni
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3Contratto di lavoro, divieto di concorrenza, misure provvisionali5 citazioni
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4Divieto di concorrenza: violazione del divieto, azione di accertamento. 1. L'interesse degno di protezione all'accertamento immediato della violazione deve essere ammesso, quando il danneggiato deve provvisoriamente lim…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurrenzverbot3 citazioni
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2 citazioni
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Contratto di lavoro; divieto di concorrenza1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.