Fatti

La società [X. AG] (ricorrente) ha citato in giudizio [A.] (controparte) per violazione di un divieto di concorrenza. Il 1° luglio 2004 il controparte è entrato al servizio della ricorrente e si è contrattualmente impegnato a non svolgere alcuna attività concorrenziale per tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è terminato il 31 maggio 2008, dopodiché il controparte ha iniziato a lavorare come agente esterno per la società [Y. GmbH] il 1° gennaio 2009. La ricorrente ha citato in giudizio il controparte presso il Tribunale del lavoro di Baden per il pagamento di una penale convenzionale di CHF 100'000.-- e di eventuali ulteriori danni per violazione del divieto di concorrenza.

Legge

Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto la domanda. Ha riconosciuto la validità del divieto di concorrenza concordato, in quanto il controparte aveva avuto accesso al cerchio di clienti da lui seguito. Tuttavia, ha limitato il divieto di concorrenza a sei mesi, in quanto ha ritenuto che il valore dei cerchi di clienti sia inferiore a quello dei segreti aziendali. Di conseguenza, il divieto di concorrenza era già scaduto quando il controparte ha assunto il suo nuovo incarico presso la [Y. GmbH] il 1° gennaio 2009, quindi non era dovuta alcuna penale convenzionale. Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale superiore. Ha affermato che il tribunale di primo grado non ha esercitato in modo errato il suo potere discrezionale nel determinare la durata del divieto di…