Art. 340a CO
1 Il divieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari.
2 Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Validità di un divieto di concorrenza e di accaparrarsi dipendenti16 citazioni
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2Divieto provvisionale di lavoro. 1. Art. 87 OG5 citazioni
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3Esigenze della forma scritta relative al contenuto di un divieto di concorrenza previsto da un contratto di lavoro4 citazioni
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4Divieto di concorrenza assortito da un'indennità per perdita di guadagno. 1. Interpretazione e effetti giuridici di un divieto di concorrenza assortito da una massiccia pena convenzionale (consid. 1a). 2. Richiesta di u…3 citazioni
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5Lesione; Inefficacia parziale di un contratto usurario; determinazione della sproporzione oggettiva fra le prestazioni scambiate in un contratto di locazione (art. 21 CO)1 citazioni
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6Contratto di lavoro; divieto di concorrenza; indennità di carenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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7 citazioni
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Konkurrenzverbot6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.