Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Glarona ha obbligato C. il 21 novembre 1997 a pagare ai suoi figli A. e B. le pretese di salario di Fr. 53'750.-- e Fr. 77'085.-- da loro rivendicate. Il Tribunale superiore ha deciso che gli importi devono essere saldati in dieci rate annuali di pari importo, da versare ciascuna il 30 giugno, e che le rate non pagate tempestivamente devono essere maggiorate di un interesse del 5% dalla loro scadenza. A. e B. hanno presentato ricorso chiedendo che C. sia condannato al pagamento degli importi oltre agli interessi al 5% a decorrere dal 16 maggio e dal 30 maggio 1995 rispettivamente.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi nella misura in cui vi ha fatto luogo. Il Tribunale superiore ha considerato, ai sensi dell'art. 334 cpv. 2 CC, che un obbligo di pagamento immediato del salario non terrebbe affatto conto delle indiscusse difficoltà finanziarie del convenuto. Per motivi di equità, il giudice può venire incontro al debitore nel pagamento del salario e, in determinate circostanze, posticipare la scadenza fino alla divisione dell'eredità.

Secondo il messaggio relativo alla legge, il giudice, nel decidere sull'entità dell'indennità e sulle modalità di pagamento, deve tenere conto soprattutto della capacità finanziaria del debitore. Gli sgravi di pagamento possono essere concessi attraverso la concessione di termini di pagamento, la…