Art. 334 CC

1 I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità.
2 In caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo del pagamento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità per lavoro conferito alla famiglia (art. 334 CC). 1. Quale indennità non può essere riconosciuta una somma eccedente, alla stregua dei parametri salariali usuali, il controvalore netto del lavoro prestato
    · 20/09/1983 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Compensi per contribuzione alle spese domestiche (art. 633 CC)
    · 19/09/1974 · 4 citazioni
  3. 3
    Contratto di lavoro
    · 17/11/1964 · 2 citazioni
  4. 4
    Concessione di un termine per il pagamento di un'indennità derivante da lavoro conferito alla famiglia
    · 17/03/1998 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 67_II_200
    27/11/1941 · 1 citazioni
  6. 6
    DTF 73_III_136
    11/11/1947 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 05/01/2005 · 3 citazioni de
  • Divisione ereditaria
    · 10/04/2025 · 0 citazioni de Riassunto
  • VB.2021.00499
    29/07/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.