Art. 334 CC
1 I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità.
2 In caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo del pagamento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Indennità per lavoro conferito alla famiglia (art. 334 CC). 1. Quale indennità non può essere riconosciuta una somma eccedente, alla stregua dei parametri salariali usuali, il controvalore netto del lavoro prestato4 citazioni
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2Compensi per contribuzione alle spese domestiche (art. 633 CC)4 citazioni
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3Contratto di lavoro2 citazioni
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4Concessione di un termine per il pagamento di un'indennità derivante da lavoro conferito alla famiglia1 citazioni
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5DTF 67_II_2001 citazioni27/11/1941 · 1 citazioni
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6DTF 73_III_1360 citazioni11/11/1947 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni05/01/2005 · 3 citazioni de
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Divisione ereditaria0 citazioni
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VB.2021.004990 citazioni29/07/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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