Art. 334bis CC
1 L’indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.
2 Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l’azienda passa in altre mani.
3 L’indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev’essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Indennità per lavoro conferito alla famiglia (art. 334 CC). 1. Quale indennità non può essere riconosciuta una somma eccedente, alla stregua dei parametri salariali usuali, il controvalore netto del lavoro prestato2 citazioni
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2Concessione di un termine per il pagamento di un'indennità derivante da lavoro conferito alla famiglia1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni05/01/2005 · 1 citazioni de
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Divisione ereditaria0 citazioni
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0 citazioni01/11/2000 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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