Fatti
Il caso riguarda la questione se il ricovero di un imputato in un istituto terapeutico e di cura per l'accertamento del suo stato mentale debba essere considerato come detenzione preventiva ai sensi degli art. 69 e 110 cpv. 7 CP. Il Tribunale federale di cassazione ha dovuto decidere se l'imputato X. avesse diritto a un risarcimento nei confronti del Cantone di Argovia.
Legge
Il Tribunale federale afferma che secondo la legge penale ogni detenzione inflitta nel corso di un procedimento penale, indipendentemente dal fatto che serva a scopi di indagine o per assicurare la persona dell'autore, è considerata detenzione preventiva. Il ricovero in un istituto terapeutico e di cura per l'accertamento dello stato mentale di un imputato rappresenta sì una misura di indagine nell'interesse del perseguimento penale. Tuttavia, la sola permanenza nell'istituto non è sufficiente per equiparare il ricovero alla detenzione preventiva.
È decisivo se la privazione della libertà nell'istituto corrisponda sostanzialmente a quella nel carcere preventivo. A tal fine, l'imputato deve essere sottoposto nell'istituto a condizioni di vita pressoché uguali a quelle di un detenuto in custodia cautelare, nella misura in cui lo scopo del ricovero e il funzionamento dell'istituto non rendano necessarie deviazioni. Come minimo,…