Art. 48 PP

Conflitti

1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.
2 I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 48 cpv. 1, seconda frase PPF
    · 25/02/1970 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 48 cpv. 1, seconda frase, PPF
    · 08/01/1971 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 69 e 110 num. 7 CP
    · 22/09/1959 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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