Art. 48 PP
Conflitti
1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.
2 I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 48 cpv. 1, seconda frase PPF3 citazioni
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2Art. 48 cpv. 1, seconda frase, PPF2 citazioni
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3Art. 69 e 110 num. 7 CP0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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