Fatti
Il caso riguarda un cittadino svizzero avente diritto a una rendita AVS e che richiede prestazioni complementari. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, i cittadini svizzeri residenti in Svizzera con rendita AVS hanno diritto a prestazioni complementari, nella misura in cui il loro reddito annuo computabile non superi un determinato importo limite. Il reddito computabile viene calcolato secondo le disposizioni degli art. 3 segg. LPC, tenendo conto anche dei redditi e dei valori patrimoniali sui quali si è rinunciato per ottenere prestazioni complementari (art. 3 cpv. 1 lett. f LPC nella versione originaria).
Il ricorrente aveva rinunciato il 18 novembre 1983 al proseguimento di una rendita vitalizia. Questa rinuncia ha avuto effetti anche dopo il 1° gennaio 1987, quando è entrata in vigore la versione riveduta dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Si pone la questione se applicare la versione previgente o quella nuova di questa disposizione.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC nella versione in vigore dal 1° gennaio 1987 si applica, in virtù della retroattività impropria, anche ai casi in cui l'atto di rinuncia è avvenuto prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, ma i cui effetti si protraggono anche dopo il 1° gennaio 1987.
Secondo le disposizioni transitorie della revisione della LPC del 4 ottobre 1985, durante un anno dall'entrata in vigore della legge una prestazione complementare in corso non può essere ridotta a causa della modifica degli art. 3 cpv. 1, 2 e 4 e art. 4 cpv. 1 lett. a e b. Sebbene questa regolamentazione non sia direttamente applicabile nel presente caso, in cui si tratta dell'attribuzione iniziale di prestazioni complementari, se ne può dedurre che le suddette disposizioni, compreso l'art. 3…