Fatti

X. è azionista e membro del consiglio di amministrazione nonché dipendente della società Y. AG. Nell'ambito del passaggio dalla valutazione retrospettiva a quella attuale al 1° gennaio 2003, l'autorità di tassazione ha più volte intimato a X., sotto minaccia di ammenda, di presentare i dettagliati estratti conto per gli anni solari 2001, 2002 e 2003 di due conti da lui dichiarati presso la Banca Cantonale del Vallese. Dopo che X. si era ripetutamente rifiutato di presentare i documenti richiesti, l'autorità fiscale ha comminato il 14 dicembre 2005 un'ammenda di Fr. 500.- per rifiuto di fornire informazioni, come minacciato. Contro questa decisione, l'amministrazione fiscale del Cantone del Vallese ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale constata che l'autorità di tassazione può richiedere al contribuente, sia in base alla vigente legislazione federale sulle imposte che al diritto di armonizzazione fiscale, tutte le informazioni e i documenti che possono essere rilevanti per la sua tassazione, a condizione che non riguardino esclusivamente il/i suo/i partner commerciale/i e che non comportino un onere eccessivo. Nella misura in cui la disposizione cantonale limita l'obbligo di presentazione e di informazione ai documenti e alle informazioni "necessari per la tassazione", essa contrasta con le prescrizioni di armonizzazione fiscale e, a tal riguardo, trova diretta applicazione l'art. 42 cpv. 2 LAID.

L…