Art. 110 LIFD
Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2 L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di informare e documentare del contribuente secondo l'art. 42 cpv. 2 LAID; relazione con l'art. 126 cpv. 2 LIFD; applicazione diretta della regolamentazione prevista dal diritto armonizzato, se il diritto canton…2 citazioni
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2Base legale per la restrizione di diritti fondamentali1 citazioni
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3Segreto fiscale; eccezione alla garanzia della via giudiziaria; divieto dell'arbitrio e del diniego di giustizia formale1 citazioni
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4Interruzione del termine di prescrizione; rapporti di rappresentanza in materia fiscale e imputazione della conoscenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni13/09/2018 · 7 citazioni de
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5 citazioni24/01/2020 · 5 citazioni de
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Zugang zu Steuerdaten5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.