Art. 110 LIFD

Obbligo del segreto

1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2 L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di informare e documentare del contribuente secondo l'art. 42 cpv. 2 LAID; relazione con l'art. 126 cpv. 2 LIFD; applicazione diretta della regolamentazione prevista dal diritto armonizzato, se il diritto canton…
    · 14/02/2007 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Base legale per la restrizione di diritti fondamentali
    · 28/08/2015 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Segreto fiscale; eccezione alla garanzia della via giudiziaria; divieto dell'arbitrio e del diniego di giustizia formale
    · 24/08/2015 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Interruzione del termine di prescrizione; rapporti di rappresentanza in materia fiscale e imputazione della conoscenza
    · 17/11/2023 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 13/09/2018 · 7 citazioni de
  • 24/01/2020 · 5 citazioni de
  • Zugang zu Steuerdaten
    · 18/04/2016 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.