Fatti
X. è proprietario dal 1968 della particella n. 1 del catasto del comune ginevrino di Y., di una superficie di 5'447 m2, situata in zona agricola. Questa particella è contigua alla particella n. 2, situata in zona edificabile, sulla quale è costruito l'edificio residenziale. La particella n. 1 è attrezzata come parco di svago con una piscina, alberi ornamentali, una siepe e un frutteto, ed è utilizzata come tale da circa quarant'anni.
Il 24 gennaio 2012, la Commissione fondiaria agricola del Cantone di Ginevra ha respinto la richiesta di X. di sottrarre la particella n. 1 dal campo di applicazione della legge sul diritto fondiario rurale, con il motivo che questa particella era adatta all'agricoltura. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di X. e ha riformato la sentenza impugnata nel senso che la richiesta di X. è stata accolta.
Legge
La questione controversa consiste nel determinare se la particella n. 1 sia ancora adatta a un uso agricolo ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LDFR. Se non lo fosse più, potrebbe essere sottratta dal campo di applicazione della legge sul diritto fondiario rurale.
Secondo la giurisprudenza, l'uso non agricolo deve durare da molti anni, in questo caso da circa quarant'anni. Inoltre,…