Fatti

V. è in possesso di un permesso di soggiorno N per richiedenti asilo e ha percepito prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dal 5 ottobre 1999. Con decisione del 20 gennaio 2000, l'Ufficio del lavoro del Cantone di San Gallo le ha comunicato che la sua idoneità al collocamento non sussisteva più a partire dal 15 dicembre 1999. V. ha presentato ricorso contro questa decisione e ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha concesso a V. l'effetto sospensivo. Successivamente, l'Ufficio del lavoro ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che fosse accertato che l'effetto sospensivo non poteva essere né revocato né ripristinato nel caso in questione.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la decisione del 20 gennaio 2000, con la quale è stata negata all'assicurata l'idoneità al collocamento a partire dal 15 dicembre 1999, costituisce una decisione negativa per la quale la questione dell'effetto sospensivo non si pone.

Infatti, le indennità di disoccupazione sono prestazioni temporanee, per le quali i presupposti del diritto devono essere verificati periodicamente. Se, in occasione di…