Art. 21 OADI
Colloqui di consulenza e di controllo
1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.
2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.
3 L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 4 cpv. 1 Cost9 citazioni
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2Art. 27 cpv. 1 e 3 OADI: Giorni indennizzabili esenti dall'obbligo di controllo4 citazioni
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32 citazioni
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4Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 cpv. 1 LADI: Effetto sospensivo0 citazioni
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5Art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 9 cpv. 3, art. 13 cpv. 1 LADI, art. 11 cpv. 1 e 2 OADI. - La somma dei giorni civili computati ai fini del calcolo del periodo di contribuzione non può essere arrotondata in modo da soddisfar…0 citazioni
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Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro la disoccupazione21 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione14 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione (cessazione del diritto)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.