Fatti

Questa decisione riguarda una richiesta di prestazioni complementari presentata dalla Sig.ra T. contro l'Ufficio delle assicurazioni sociali e dell'assicurazione invalidità del Cantone di Turgovia e la Commissione di ricorso AVS/AI del Cantone di Turgovia.

La controversia verte sulla considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari della Sig.ra T., di una prestazione in capitale di 67'002 franchi versata dalla cassa pensione a suo marito, domiciliato in Turchia, al momento del suo pensionamento.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che, durante la durata del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, i beni facenti parte degli acquisti di un coniuge non possono essere presi in considerazione nel calcolo della prestazione complementare a titolo di quote patrimoniali dell'altro coniuge.

Infatti, il diritto alla partecipazione agli acquisti costituisce solo un credito eventuale, che non può essere né ceduto né dato in pegno prima dello scioglimento del regime matrimoniale. Finché il regime matrimoniale non è sciolto, un coniuge non può far valere alcun diritto sui beni dell'altro, ad eccezione del suo obbligo di mantenimento.

Pertanto, la quota di 67'002 franchi spettante alla Sig.ra T.…