Fatti

A., nata nel 1980, dopo aver completato i suoi studi di biologia, è stata assunta a tempo determinato dal 3 febbraio al 31 agosto 2006 presso l'Ufficio Federale E. come ausiliaria ed era pertanto assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'Istituto Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA). Nel agosto 2006, A. ha partecipato a un progetto di ricerca finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero presso l'Istituto di Zoologia dell'Università C. con attività di ricerca in Zambia. Lì, il 10 agosto 2006, è rimasta gravemente ferita come passeggera di un veicolo di servizio in un incidente stradale.

La SUVA ha inizialmente fornito le prestazioni legali. Il 17 settembre 2007, l'Università C. ha denunciato l'incidente alle Assicurazioni Visana SA (Visana). Con lettera del 1° giugno 2010, l'Università C. ha comunicato alla SUVA che A. al momento dell'incidente stava lavorando come volontaria per l'Università C. e quindi era assicurata contro gli infortuni presso la Visana. La SUVA si è quindi rivolta all'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) chiedendo di avviare la procedura ai sensi dell'art. 78a LAINF e di stabilire che la Visana è competente per l'erogazione delle prestazioni derivanti dall'incidente del 10 agosto 2006.

Legge

Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che A. fino all'incidente del 10 agosto 2006 non ha agito per mera cortesia, ma nell'ambito di un volontariato ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 LAINF come membro della squadra di spedizione per l'Università C. A sostegno di ciò depongono in particolare i dettagliati preparativi che A. ha dovuto svolgere su incarico e nell'interesse dell'Università C., nonché l'indennità spese corrisposta dall'Università.

Poiché l'incidente si è verificato durante il viaggio con altri…