Art. 4 OAINF

Lavoratori mandati all’estero

Il rapporto assicurativo non viene interrotto se il lavoratore era assicurato d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere mandato all’estero e se resta vincolato da un rapporto di lavoro a un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, mantenendo nei suoi riguardi un diritto al salario. Il rapporto assicurativo si protrae per due anni. Su richiesta, l’assicuratore può protrarre questa durata per sei anni in tutto.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Qualità d'assicurato
    · 12/08/2024 · 0 citazioni
  2. 2
    Lavoratore distaccato
    · 04/08/2008 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/09/2014 · 2 citazioni de Riassunto
  • BF hat bis zum Unfall nie in der CH gearbeitet. UVG-Unterstellung wurde zu Recht verneint. AN-Eigenschaft ebenfalls zweifelhaft; mangels Entscheidrelevanz offengelassen (hängig)
    UV.2023.00073
    · 11/12/2023 · 1 citazioni de
  • · 27/01/2014 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.