Fatti
Il resistente, originario dell'Austria, ha stipulato il 10/18 febbraio 2005 con la E. Ltd. un "contratto di lavoro" in base al quale è stato impiegato "a partire dal circa 13.02.2005" come "operaio forestale - Svizzera/Svezia". Il 17 febbraio 2005 si è recato dalla Austria in Svizzera presso la sede della E. Ltd. Secondo il rapporto di lavoro, nei due giorni successivi è stato istruito sull'attività prevista, per poi partire il 20 febbraio 2005 verso il suo luogo di impiego in Svezia. Lì ha iniziato i lavori forestali il 25 febbraio 2005. Il 7 marzo 2005 è stato colpito da un albero caduto durante il lavoro, riportando varie lesioni. L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) si è fatto carico dei costi di guarigione e ha corrisposto indennità giornaliere. Con decisione del 17 maggio 2006, la SUVA ha cessato le sue prestazioni, motivando che in seguito era emerso che L. non aveva lo status di lavoratore distaccato, per cui non sussisteva copertura assicurativa presso di essa.Legge
Ai sensi dell'art. 13, par. 2, lett. a) del Regolamento (CEE) n. 1408/71, una persona occupata è soggetta in linea di principio alla normativa dello Stato in cui svolge un'attività dipendente. È prevista un'eccezione, tra l'altro, per i lavoratori distaccati (art. 14, par. 1 del Regolamento n. 1408/71). Affinché si applichi la normativa sul distacco, il lavoratore deve tuttavia essere stato soggetto immediatamente prima del suo distacco alla normativa dello Stato di invio. Nel caso di specie, il resistente non era assicurato in modo obbligatorio né in Svizzera né in un altro Stato membro prima del suo distacco in Svezia. È stato…