Art. 115a LAINF

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
  1. a. regolamento (CE) n. 883/2004 ;
  2. b. regolamento (CE) n. 987/2009 ;
  3. c. regolamento (CEE) n. 1408/71 ;
  4. d. regolamento (CEE) n. 574/72 .
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
  1. a. regolamento (CE) n. 883/2004;
  2. b. regolamento (CE) n. 987/2009;
  3. c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
  4. d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Guadagno assicurato
    · 04/05/2010 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Norme di collisione comunitarie nel caso di occupazione simultanea di una persona in più Stati membri
    · 15/11/2012 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Lavoratore distaccato
    · 04/08/2008 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni in natura; rimborso tra enti assicurativi
    · 02/09/2020 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/05/2010 · 5 citazioni de
  • Unfallversicherung (Kostenvergütungen)
    · 08/07/2013 · 2 citazioni de
  • Unfallversicherung (Kostenvergütungen)
    · 15/11/2012 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.