Art. 12 OAINF

Infortuni professionali

1 Sono segnatamente infortuni professionali ai sensi dell’articolo 7 cpv. 1 della legge anche gli infortuni occorsi:
  1. a. durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
  2. b. durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro;
  3. c. durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
  4. d. durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa.
2 Il luogo di lavoro secondo l’articolo 7 cpv. 1 lett. b della legge comprende, per i lavoratori agricoli, il podere e tutti i fondi che vi appartengono; per i dipendenti che vivono in comunità domestica con il datore di lavoro, anche i locali destinati al vitto e all’alloggio.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 09/06/1992 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 12/03/2009 · 1 citazioni de
  • Entscheid Versicherungsgericht, 03.06.2025
    UV 2024/40
    · 03/06/2025 · 0 citazioni de
  • 22/09/2014 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.