Art. 12 OAINF
Infortuni professionali
1 Sono segnatamente infortuni professionali ai sensi dell’articolo 7 cpv. 1 della legge anche gli infortuni occorsi:
- a. durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
- b. durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro;
- c. durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
- d. durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa.
2 Il luogo di lavoro secondo l’articolo 7 cpv. 1 lett. b della legge comprende, per i lavoratori agricoli, il podere e tutti i fondi che vi appartengono; per i dipendenti che vivono in comunità domestica con il datore di lavoro, anche i locali destinati al vitto e all’alloggio.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entscheid Versicherungsgericht, 03.06.20250 citazioniUV 2024/40· 03/06/2025 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.