Fatti
Il sig. A.X. e la sig.ra B.X. sono sposati dal 1994 e hanno tre figli: E., F. e G. Si sono separati nel novembre 2008 e sono in fase di divorzio dal dicembre 2010.
Il 26 maggio 2011, il Tribunale di prima istanza del Cantone di Ginevra ha affidato la custodia dei figli alla madre e concesso al padre il diritto di visita, con una curatela di organizzazione e sorveglianza del diritto di visita. Questa decisione è stata confermata in appello il 4 novembre 2011.
Il 29 luglio 2011, il sostituto del Direttore del Servizio di protezione dei minori (SPMi) ha pronunciato una "clausola di pericolo" sospendendo immediatamente e fino a nuovo avviso il diritto di visita del padre nei confronti della figlia maggiore. Il 4 agosto 2011, una seconda clausola di pericolo ha sospeso il diritto di visita del padre nei confronti dei due figli minori.
Il 15 agosto 2011, lo SPMi ha adito il Tribunale tutelare per far ratificare queste due clausole di pericolo. L'11 dicembre 2012, il Tribunale tutelare ha ratificato queste decisioni, confermate in appello dalla Camera di vigilanza della Corte di giustizia il 6 marzo 2013.
Legge
Secondo il Tribunale federale, le decisioni di "clausola di pericolo" adottate dallo SPMi in virtù dell'art. 315a cpv. 3 n. 2 CC sono di natura provvisoria, paragonabili a misure superprovisorie.
Pertanto, il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale tutelare che ratifica queste clausole di pericolo è irricevibile, poiché il ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso…