Art. 315a CC

1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori.
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
3 Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori: 1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria; 2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 53 CO e art. 2 disp. trans
    · 18/10/1999 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Accertamento della nullità
    · 22/08/2019 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia
    · 01/06/2010 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Competenza dell'autorità tutoria del domicilio del figlio per l'esecuzione di misure giudiziarie di protezione del figlio
    · 14/11/2008 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Natura delle decisioni pronunciate dall'autorità di protezione dei minori in virtù di quest'ultima disposizione
    · 26/09/2013 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Trasferimento dell'autorità parentale in caso di decesso del coniuge a cui il giudice del divorzio ha attribuito i figli (art. 157, art. 315a cpv. 3 CC)
    · 12/02/1981 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.