Art. 315a CC
1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori.
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
3 Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori: 1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria; 2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 53 CO e art. 2 disp. trans16 citazioni
-
2Accertamento della nullità12 citazioni
-
3Partenza per l'estero; potere decisionale dell'unico detentore della custodia11 citazioni
-
4Competenza dell'autorità tutoria del domicilio del figlio per l'esecuzione di misure giudiziarie di protezione del figlio7 citazioni
-
5Natura delle decisioni pronunciate dall'autorità di protezione dei minori in virtù di quest'ultima disposizione5 citazioni
-
6Trasferimento dell'autorità parentale in caso di decesso del coniuge a cui il giudice del divorzio ha attribuito i figli (art. 157, art. 315a cpv. 3 CC)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
9 citazioni
-
6 citazioni26/02/2010 · 6 citazioni de
-
5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.