Fatti

Il 30 maggio 1972, il Tribunale civile del distretto di Orbe ha pronunciato il divorzio dei coniugi R.G. e N. nata P. e ha affidato i tre figli minori al padre R.G., attribuendogli la potestà genitoriale. R.G. è deceduto il 24 giugno 1979. La Giustizia di pace del circolo di Vallorbe, autorità tutoria, ha quindi nominato un tutore per il figlio A.G., l'unico ancora minorenne. Il 16 novembre 1979, N.P. ha adito il Tribunale civile del distretto di Orbe con un'azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo l'attribuzione dell'autorità parentale sul figlio A.G. La Giustizia di pace del circolo di Vallorbe ha contestato la competenza del Tribunale civile. Il Tribunale cantonale del Canton Vaud ha infine negato la competenza del Tribunale civile del distretto di Orbe a conoscere della domanda di N.P.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di N.P. e annullato la sentenza del Tribunale cantonale. Ha ritenuto che l'art. 315a cpv. 3 CC, che abilita le autorità tutorie a modificare le misure di protezione del minore ordinate dal giudice del divorzio, non si applica al trasferimento dell'autorità parentale al coniuge superstite dopo il decesso del coniuge titolare. Questa decisione spetta al giudice, in applicazione dell'art. 157 CC, che consente di adottare le misure imposte da fatti nuovi come il decesso di uno dei genitori. Le autorità tutorie non possono quindi adottare una…