Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente [A.B.] (nata nel 1976) e il resistente [C.B.] (nato nel 1969) erano sposati dal 2013 e hanno una figlia comune [D.B.] (nata nel 2013). Dopo che il resistente aveva lasciato l’abitazione coniugale nel luglio 2015, il 18 settembre 2015 fu emanato un provvedimento di protezione degli sposi, che affidava [D.B.] alla madre, regolamentava il diritto di visita del padre e fissava un assegno alimentare mensile di fr. 850.--. Nel agosto 2017 la ricorrente presentò una domanda congiunta di divorzio. A seguito di una segnalazione di pericolo da parte dell’Ospedale pediatrico di Zurigo (sospetto di abusi sessuali da parte del padre), nel agosto 2017 la KESB di Zurigo dispose un diritto di visita accompagnato. Un’indagine penale fu archiviata nel giugno 2018.
Nel gennaio 2018 il resistente chiese la modifica delle misure provvisorie. Dopo un accordo tra le parti nel giugno 2018, fu incaricato un perito psicologo, il cui parere fu reso nel giugno 2019. Nel giugno 2019 le parti si accordarono per contatti non accompagnati, che sarebbero stati estesi in quattro fasi. Nel ottobre 2019 il resistente chiese nuovamente una modifica delle misure. Il Tribunale distrettuale di Zurigo respinse la domanda con sentenza del 10 dicembre 2020 e pronunciò la sentenza di divorzio. [D.B.] fu affidata in via esclusiva alla madre (con riserva della potestà genitoriale congiunta in caso di eventuale trasferimento all’estero). Al resistente fu riconosciuto un diritto di visita ogni secondo fine settimana e il mercoledì, che in seguito sarebbe stato esteso alle pernottazioni. La madre fu ingiunta, sotto minaccia di sanzione, di consegnare [D.B.] durante i periodi di visita.
La ricorrente propose appello e chiese di evitare le pernottazioni presso il resistente e di limitare il diritto di visita a visite regolari senza pernottamento. Il resistente propose appello incidentale e chiese di estendere le visite del fine settimana al venerdì sera. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo annullò la regolamentazione di primo grado e, con sentenza del 19 aprile 2023, dispose che le pernottazioni presso il resistente sarebbero state introdotte al più presto nell’agosto 2023 (mercoledì) e nel novembre 2023 (fine settimana). La disposizione, sotto minaccia di sanzione, che imponeva alla ricorrente di consegnare [D.B.] durante i periodi di visita fu confermata.
Il 24 maggio 2023 la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale superiore e la rimessione della causa al giudice di merito. Ha sostenuto che l’estensione del diritto di visita alle pernottazioni metterebbe in pericolo il benessere del minore, poiché [D.B.] rifiuta categoricamente le pernottazioni presso il resistente e sarebbe in grado di esprimere una volontà in merito. Ha inoltre censurato la disposizione sotto minaccia di sanzione come sproporzionata. Il Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo e ha rigettato ulteriori istanze processuali (ad esempio la nomina di un avvocato del minore).
Legge
1. Ammissibilità del ricorso:
Il Tribunale federale verifica se il ricorso in materia civile sia ammissibile. Il ricorso concerne la regolamentazione dei rapporti personali tra il padre non affidatario e la figlia minorenne, nonché la disposizione sotto minaccia di sanzione rivolta alla madre. Tale regolamentazione costituisce una controversia civile senza valore patrimoniale, sicché non sussiste il requisito del valore della lite (art. 72 cpv. 1 LTF). Il Tribunale superiore, in qualità di ultima istanza cantonale, ha pronunciato una decisione definitiva con la sentenza del 19 aprile 2023, sicché il termine per il ricorso è stato rispettato (art. 100 LTF). La ricorrente è lesa nei suoi interessi meritevoli di tutela (art. 76 cpv. 1 LTF). Per quanto concerne l’impugnazione della decisione sulle spese processuali della precedente istanza, manca tuttavia una motivazione sufficiente (art. 42 cpv. 1 LTF), sicché su tale punto non si entra nel merito del ricorso. L’istanza di nomina di un avvocato del minore è priva di oggetto, poiché il Tribunale superiore ha già nominato un rappresentante del minore.
2. Parametro di controllo e discrezionalità:
Il Tribunale federale verifica le decisioni discrezionali della precedente istanza solo se queste si discostano ingiustificatamente dai principi riconosciuti, trascurano circostanze giuridicamente rilevanti o conducono a risultati manifestamente iniqui (DTF 142 III 336 consid. 5.3.2). In merito alla decisione sui rapporti personali, il Tribunale superiore gode di un’ampia discrezionalità (DTF 142 III 612 consid. 4.5). La ricorrente deve sollevare censure concrete che dimostrino in modo plausibile quali diritti o norme giuridiche siano stati violati (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
3. Estensione del diritto di visita alle pernottazioni:
Il Tribunale superiore ha motivato l’estensione del diritto di visita alle pernottazioni sostenendo che [D.B.] si trova in età scolare e che le pernottazioni a questa età sono usuali, salvo che non sussistano motivi concreti contrari. Tali motivi non sono stati addotti né risultano evidenti. L’accusa di abusi sessuali si è rivelata infondata e non può quindi giustificare una limitazione del diritto di contatto. La perizia psicologica del 2019 non contiene indicazioni di una limitata capacità educativa del resistente. La precedente istanza sottolinea che la decisione si basa su una prognosi e che una successiva correzione non è esclusa. Essa argomenta che l’estensione del contatto favorisce il benessere del minore, poiché una successiva estensione sarebbe meno probabile se disposta oggi. Inoltre, in caso di estensione successiva, la ricorrente dovrebbe assumere il ruolo di parte attrice in un procedimento di modifica, mentre con una disposizione attuale l’iniziativa spetterebbe al resistente. La precedente istanza tiene conto anche della raccomandazione del terapeuta Dr. med. [E.] , che ritiene opportuno un periodo di preparazione fino a sei mesi per le pernottazioni.
La ricorrente censura la violazione degli art. 273 e 307 CC e sostiene che [D.B.] rifiuta categoricamente le pernottazioni presso il resistente e sarebbe in grado di esprimere una volontà in merito. Essa richiama la costante e autonoma manifestazione di volontà del minore, che da anni si oppone alle pernottazioni. Il Tribunale superiore non avrebbe dato sufficiente peso a tale volontà, incorrendo così in arbitrarietà. Inoltre, la capacità educativa del resistente sarebbe limitata, poiché egli non si è adoperato per instaurare un rapporto di fiducia e ha ignorato arbitrariamente le disposizioni giudiziarie. La ricorrente sostiene che, senza un graduale avvicinamento, le pernottazioni non sarebbero possibili.
Il Tribunale federale rileva che la volontà del minore costituisce un criterio importante nella regolamentazione dei rapporti personali, ma non può essere l’unico elemento determinante (sentenza 5A_875/2017 del 6 novembre 2018 consid. 3.3). Un minore capace di discernimento può sì esprimere la propria volontà, ma questa non può essere equiparata al benessere del minore. La giurisprudenza ritiene che i minori a partire dai dodici anni siano generalmente capaci di discernimento (sentenza 5A_699/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.1). Al momento della decisione impugnata, [D.B.] aveva nove anni e otto mesi e non poteva quindi essere considerata capace di discernimento. Inoltre, il…