Art. 314a CC

Audizione del figlio

1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nozione di stabilimento
    · 19/09/1995 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ripristino dell'autorità parentale (art. 44 OG, art. 313 CC, art. 8 CEDU)
    · 21/11/1994 · 13 citazioni
  3. 3
    Procedura di privazione della libertà a scopo di assistenza nel caso di minorenni; perizia e audizione
    · 26/04/2005 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.