Art. 314a CC
Audizione del figlio
1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Nozione di stabilimento19 citazioni
-
213 citazioni
-
3Procedura di privazione della libertà a scopo di assistenza nel caso di minorenni; perizia e audizione11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Eheschutz9 citazioni
-
Besuchsrecht9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.