Fatti
Il ricorrente X. è stato aggredito e gravemente ferito il 13 maggio 1985 in un mercato del bestiame da macello a St. Ursanne, sorvegliato dalla Cooperativa Svizzera per l'Approvvigionamento di Bestiame da Macello e Carne GSF. Il 16 marzo 1988, X. ha fatto causa alla Cooperativa per risarcimento danni e soddisfazione, in quanto il toro era stato acquisito dalla convenuta nell'ambito di un'azione di eliminazione e le apparteneva.
La Corte d'Appello del Cantone di Berna ha respinto la domanda sostenendo di non essere competente in materia, in quanto le rivendicazioni controverse sono di natura pubblicistica e si regolano secondo la Legge sulla Responsabilità dello Stato.
Legge
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che la rivendicazione intentata è di natura civile extracontrattuale e sottostà al diritto civile federale. Pertanto, la Corte d'Appello è competente a decidere sulla causa.
Il Tribunale Federale ha spiegato che la responsabilità del proprietario di animali ai sensi dell'art. 56 CO è una disposizione speciale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LRC e pertanto prevale in linea di principio sulla responsabilità generale dello Stato, indipendentemente dal fatto che la qualità di proprietario dell'ente pubblico derivi da poteri sovrani o da diritti di diritto privato.
Solo quando il proprietario utilizza l'animale per l'esercizio di poteri…