Art. 34 CPC
Diritto del lavoro
1 Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
2 Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al cpv. 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tale luogo può coincidere con il suo domicilio personale (consid. 5-9).1 citazioni
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2Arbitrabilità0 citazioni
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3Nel primo caso, essa è impugnabile secondo l'art. 49 OG, nel secondo invece soltanto insieme con la decisione finale (consid. 1b). 3. L'art. 56 CO è una disposizione legislativa speciale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LRes…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zuständigkeit am Arbeitsort3 citazioni
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Örtliche Zuständigkeit3 citazioni
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Forderung aus Arbeitsvertrag und örtliche Zuständigkeit1 citazioniZKBER.2021.37· 24/06/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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