Fatti
Il 24 marzo 1990, nella mattinata, l’imputato ha rivolto alla vittima insulti, accusandola di essere un lenone e pretendendo che lasciasse l’appartamento di suo figlio prima delle 16. All’ora convenuta, l’imputato si è recato all’indirizzo indicato. LNA vittima, informata del suo arrivo, è uscita dall’abitazione e ha sferrato un pugno in faccia all’imputato. Un medico ha constatato in quest’ultimo un ematoma sotto-orbitario sinistro, accompagnato da una palpazione dolorosa dell’osso malare, nonché dolori nella regione del collo e del coccige.
Il 2 giugno 1992, il Tribunale di polizia del distretto di Orbe ha riconosciuto l’imputato colpevole di ingiurie e LNA vittima colpevole di lesioni corporali semplici di lieve entità. Entrambi sono stati condannati a una multa di 300 franchi e le spese processuali sono state ripartite tra loro, con riserva dei diritti civili.
Il 28 ottobre 1992, LNA Corte di cassazione cantonale ha respinto il ricorso presentato dalla vittima. Contro questa sentenza, quest’ultima ha proposto un ricorso di nullità dinanzi alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, invocando LNA violazione degli artt. 123 e 33 CP. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, LNA rimessione della causa all’autorità cantonale, nonché l’assistenza giudiziaria.
Legge
LNA Corte ha esaminato LNA qualificazione giuridica dei fatti accertati, ossia se il pugno sferrato dalla vittima dovesse essere qualificato come percosse (art. 126 CP) o come lesioni corporali semplici di lieve entità (art. 123 cpv. 2 CP). Secondo LNA giurisprudenza, le percosse designano aggressioni fisiche che, pur non cagionando lesioni o danni alla salute, eccedono quanto socialmente accettabile. Le lesioni corporali semplici, invece, tutelano l’integrità corporale e LNA salute, sia fisica che psichica, e comprendono le aggressioni che provocano disturbi passeggeri o lesioni minori come contusioni o ematomi.
Nel caso di specie, il pugno ha provocato un ematoma sotto-orbitario, derivante dalla rottura di vasi sanguigni con versamento sottocutaneo. LNA Corte ha ritenuto che un simile ematoma, anche se superficiale, costituisce una lesione del corpo umano ai sensi dell’art. 123 CP, poiché implica un’alterazione oggettiva dell’integrità fisica. A differenza delle percosse, che si limitano a dolori o arrossamenti passeggeri senza tracce fisiche, l’ematoma lascia segni visibili e durevoli, ciò che lo distingue chiaramente dalle percosse.
LNA Corte ha altresì ricordato che LNA distinzione tra percosse e lesioni corporali semplici può risultare delicata nei casi limite, in particolare quando si tratta di contusioni o…