Fatti

La modifica del Codice civile svizzero (CC) del 19 dicembre 2008 relativa alla protezione degli adulti, al diritto delle persone e al diritto dei minori entra in vigore il 1° gennaio 2013. Nel Cantone di Zurigo, la legge di introduzione del 25 giugno 2012 sul diritto di protezione dei minori e degli adulti (LI DPMA) disciplina l'organizzazione e la competenza dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) nonché la procedura dinanzi all'APMA e alle istanze di ricorso giudiziarie.

Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 LI DPMA, i ricorsi contro le decisioni dell'APMA sono giudicati in prima istanza dal Consiglio distrettuale. L'Associazione dei giuristi democratici di Zurigo (DJZ), Y. e Z. hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico e chiedono l'abrogazione dell'art. 63 cpv. 1 LI DPMA.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui vi entra. Esso conclude che il Consiglio distrettuale, in quanto istanza di ricorso ai sensi dell'art. 450 cpv. 1 CC, soddisfa i requisiti di un tribunale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU.

Il legislatore federale non richiede ai Cantoni di istituire un tribunale in senso formale come istanza di ricorso contro le decisioni dell'APMA. Dai lavori preparatori della legge risulta che è sufficiente un tribunale in senso materiale,…