Fatti
In fallimento dal 18 gennaio 1993, [H.] ha depositato una domanda di concordato il 16 novembre 1993, lo stesso giorno in cui diversi immobili del fallimento sono stati venduti di comune accordo. Il 30 novembre, l'amministratore del fallimento ha informato [H.] che attendeva ancora l'offerta precisa di dividendo annunciata e che finché la garanzia non fosse stata fornita, la realizzazione degli immobili sarebbe proseguita. [H.] ha infine comunicato la sua proposta dettagliata il 6 dicembre, ma l'importo promesso non era né disponibile né garantito il 17 gennaio 1994. Adito di un ricorso del fallito, il Tribunale federale lo ha respinto nella misura in cui era ricevibile.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il semplice deposito di una domanda di concordato non basta a sospendere le misure di realizzazione in corso. Nel caso di specie, la domanda depositata il 16 novembre 1993 non soddisfaceva le condizioni sostanziali di un progetto di concordato ai sensi dell'art. 293 LP, in quanto non conteneva alcuna offerta precisa ed è stata presentata lo stesso giorno della contestata vendita, ovvero circa dieci mesi dopo l'apertura della procedura fallimentare sommaria. Il Tribunale ha quindi ritenuto che in tali circostanze, una sospensione della procedura di realizzazione non fosse affatto necessaria e che il ricorrente non dimostrava di avere un interesse degno di essere preso in considerazione a tale riguardo.
Inoltre, il Tribunale ha…