Art. 238 LEF

Deliberazioni su questioni urgenti

1 L’assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell’industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private.
2 Se il fallito propone un concordato, l’assemblea può sospendere la liquidazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prima assemblea dei creditori
    · 06/05/2009 · 1 citazioni
  2. 2
    Applicabilità dell'art. 333 cpv. 3 CO in caso di acquisto di un'azienda nel quadro del fallimento del precedente proprietario
    · 25/03/2003 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Concordato nella procedura di fallimento (art. 317 LEF); proposta di concordato (art. 293 LEF); sospensione della liquidazione (art. 238 cpv. 2 LEF e 81 RUF)
    · 14/04/1994 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Il reclamo (art. 17 LEF) di un'organizzazione che, in quanto società semplice, non ha la capacità d'essere parte e nemmeno la capacità di stare in giudizio è inefficace (consid. 1)
    · 28/08/1970 · 0 citazioni
  5. 5
    Continuazione del commercio delfallito. 1. Facoltà del fallito di presentare reclamo contro una misura che lede i suoi diritti o i suoi interessi giuridicamente protetti - non solo in merito alla realizzazione, ma anche…
    · 18/03/1969 · 0 citazioni
  6. 6
    Liquidazione forzata delle imprese di strade ferrate
    · 25/09/1957 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Erste Gläubigerversammlung
    · 06/05/2009 · 1 citazioni de
  • 19/11/2003 · 1 citazioni de
  • 25/03/2003 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.