Art. 238 LEF
Deliberazioni su questioni urgenti
1 L’assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell’industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private.
2 Se il fallito propone un concordato, l’assemblea può sospendere la liquidazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Prima assemblea dei creditori1 citazioni
-
2Applicabilità dell'art. 333 cpv. 3 CO in caso di acquisto di un'azienda nel quadro del fallimento del precedente proprietario0 citazioni
-
3Concordato nella procedura di fallimento (art. 317 LEF); proposta di concordato (art. 293 LEF); sospensione della liquidazione (art. 238 cpv. 2 LEF e 81 RUF)0 citazioni
-
4Il reclamo (art. 17 LEF) di un'organizzazione che, in quanto società semplice, non ha la capacità d'essere parte e nemmeno la capacità di stare in giudizio è inefficace (consid. 1)0 citazioni
-
5Continuazione del commercio delfallito. 1. Facoltà del fallito di presentare reclamo contro una misura che lede i suoi diritti o i suoi interessi giuridicamente protetti - non solo in merito alla realizzazione, ma anche…0 citazioni
-
6Liquidazione forzata delle imprese di strade ferrate0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Erste Gläubigerversammlung1 citazioni
-
1 citazioni19/11/2003 · 1 citazioni de
-
1 citazioni25/03/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.