Fatti

La Fondazione B. gestisce dal 5 gennaio 1989 una casa di cura per malati di AIDS in fase avanzata di malattia per l'assistenza temporanea o l'accompagnamento fino alla morte. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva inizialmente concesso alla Fondazione un contributo per la costruzione, ma in seguito non era più disposto a concedere contributi di esercizio oltre il 1991, in quanto la casa di cura non serviva all'integrazione sociale o professionale degli invalidi, ma offriva semplicemente ai residenti un ambiente adattato alla malattia con accompagnamento alla morte.

La Fondazione B. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo di stabilire il diritto ai sussidi oltre la fine del 1991. Il Tribunale federale delle assicurazioni doveva quindi esaminare se la casa di cura B. debba essere considerata una casa per invalidi ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 lett. c LII e dell'art. 100 cpv. 1 lett. b OII e quindi abbia diritto a contributi di esercizio ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 OII.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che la casa di cura B. ha in linea di principio diritto a contributi di esercizio. Ha motivato come segue:

L'art. 73 cpv. 2 lett. c LII in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 2 OII conferisce alle case per invalidi un diritto federale ai contributi. Contrariamente all'opinione dell'UFAS, la casa di cura B. soddisfa i requisiti di una casa per invalidi ai sensi di queste disposizioni. Anche se non serve all'integrazione professionale, offre ai residenti un alloggio adeguato al loro stato di salute con assistenza e cura, il che deve essere valutato come integrazione sociale ai sensi della legge. Anche se i residenti non hanno diritto a una rendita ai sensi degli artt. 28 e 29 LII, è sufficiente…