Art. 101bis LAVS
Sussidi per l’assistenza alle persone anziane
1 L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:
- a. consulenza, assistenza e occupazione;
- b. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
- c. coordinamento e sviluppo;
- d. formazione continua per il personale ausiliario.
2 Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri. L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.
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4 L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al cpv. 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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17 citazioni
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2Art. 73 cpv. 2 lett. c LAI, art. 100 cpv. 1 lett. b e art. 106 cpv. 2 OAI. - L'art. 73 cpv. 2 lett. c LAI, riferito all'art. 106 cpv. 2 OAI, conferisce un diritto a sussidio a favore di case che accolgono invalidi (cons…4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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