Art. 101bis LAVS

Sussidi per l’assistenza alle persone anziane

1 L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:
  1. a. consulenza, assistenza e occupazione;
  2. b. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
  3. c. coordinamento e sviluppo;
  4. d. formazione continua per il personale ausiliario.
2 Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri. L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.
3 …
4 L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al cpv. 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 2
    Art. 73 cpv. 2 lett. c LAI, art. 100 cpv. 1 lett. b e art. 106 cpv. 2 OAI. - L'art. 73 cpv. 2 lett. c LAI, riferito all'art. 106 cpv. 2 OAI, conferisce un diritto a sussidio a favore di case che accolgono invalidi (cons…
    · 22/01/1992 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.